E' stata pubblicata la legge di conversione del Decreto Legge che ha introdotto modifiche al Codice della strada, in particolare, inasprendo le sanzioni in caso di superamento dei limiti di velocità e quelle relative all'uso di apparecchi radiotelefonici o di cuffie, alla guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti.
Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (( da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice.
Inoltre, chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi.
La Legge introduce altresì il divieto di tenere acceso il motore durante la sosta e la fermata del veicolo allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso, sanzionando la violazione con il pagamento di una somma da euro 200 a euro 400.
Infine, la Legge di conversione ha isituito il Fondo contro l’incidentalità notturna, a cui sono destinate le somme di Euro 200 a titolo di sanzione amministrativa aggiuntiva comminata a chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del Codice della strada.
Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (( da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice.
Inoltre, chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi.
La Legge introduce altresì il divieto di tenere acceso il motore durante la sosta e la fermata del veicolo allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso, sanzionando la violazione con il pagamento di una somma da euro 200 a euro 400.
Infine, la Legge di conversione ha isituito il Fondo contro l’incidentalità notturna, a cui sono destinate le somme di Euro 200 a titolo di sanzione amministrativa aggiuntiva comminata a chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del Codice della strada.