In primo luogo occorre osservare che “È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato”.
Cosa può fare allora l’affittuario che ha pagato un canone maggiore a quello pattuito nel contratto registrato?
Il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto.
Secondariamente occorre chiedersi: cosa succede se il rapporto di locazione è soltanto di fatto e non regolato da nessun contratto?
Il quinto comma dell’art. 13 della legge 431 del 1998 prevede che:
il conduttore, possa richiedere, con azione proponibile dinanzi al tribunale
1) che la locazione venga accertata e ricondotta a condizioni conformi alla legge (contratto scritto e registrato);
2) sempre nello stesso giudizio che il giudice determini il canone dovuto, che non potrà eccedere quello definito sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo (canone vincolato);
3) che il giudice stabilisca la restituzione delle somme eventualmente eccedenti già pagate.