Le Condizioni generali di trasporto di Trenitalia, interamente consultabili sul sito www.trenitalia.it, in materia di rimborsi, prevedono
1) la domanda di rimborso del biglietto può essere presentata presso qualunque biglietteria abilitata dal possessore del biglietto non nominativo; dall'intestatario del biglietto nominativo o da considerare tale per gli elementi in esso contenuti; dall'organizzatore del viaggio, capo comitiva oppure, in caso di rimborso parziale, singolo componente della comitiva; da altre persone purché delegate dagli aventi diritto, oppure anche via mail all'indirizzo rimborsi@trenitalia.it o tramite Call Center;
5) il rimborso del biglietto parzialmente utilizzato, pari alla differenza tra l’importo totale del biglietto e quanto dovuto per la tratta utilizzata, viene effettuato per intero quando la mancata prosecuzione del viaggio sia dovuta a:
• mancata coincidenza dipendente da ritardo o soppressione di treno o interruzione di servizio, se il viaggiatore non intende servirsi degli altri mezzi che Trenitalia pone a sua disposizione;
• ordine dell’Autorità Pubblica.
Per avere titolo al rimborso il viaggiatore deve far constatare al personale ferroviario la mancata prosecuzione del viaggio all’atto dell’interruzione (biglietteria o Call Center nei casi previsti).
La biglietteria provvederà al rimborso a vista quando è in condizione di verificare le circostanze che giustificano il rimborso integrale; in caso contrario procederà all’inoltro all’Ufficio preposto della richiesta presentata in forma scritta.
Nel caso di biglietti acquistati on-line o tramite Call Center e non ancora ritirati o di biglietti emessi in modalità ticketless, è possibile fare richiesta telefonica al Call Center di Trenitalia.
6) Per le modalità di rimborso degli abbonamenti e dei biglietti regionali e dei treni speciali si rinvia alle condizioni generali pubblicate sul sito di Trenitalia al seguente link
http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=a9673da40d19a110VgnVCM1000003f16f90aRCRD#2