IL RIMBORSO DELL'IMU
Si
può chiedere il rimborso dell'IMU e in caso affermativo in che
misura?
Il
Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 2/DF del 13.12.2012 ha
recentemente precisato che l'IMU è un tributo comunale, nonostante
la destinazione di una quota del gettito del tributo allo Stato.
In
particolare, per i rimborsi, e ai sensi dell' art. 1, comma 164,
della citata legge n. 296 del 2006, è il Comune il soggetto che deve
effettuare la restituzione dei tributi, entro 180 giorni dalla data
di presentazione dell'istanza.
Secondariamente
la medesima risoluzione precisa che il rimborso dell'imposta può
essere richiesto soltanto nel caso in cui sia stato versato un
importo non dovuto allo Stato ed al Comune e individua alcuni casi di
erronei versamenti di imposta:
1.
versamento allo Stato e al Comune di un importo non dovuto;
2.
versamento allo Stato di una quota dovuta al Comune;
3.
versamento allo Stato di un importo non dovuto;
4.
versamento con erronea indicazione del codice tributo;
5.
errata indicazione del codice catastale da parte dell'intermediario.
Nei
primi quattro casi, il Ministero delle Finanze chiarisce che la
richiesta di rimborso vada sempre presentata al Comune di riferimento
e non all'Agenzia delle Entrate.
Molti
Comuni si sono già dotati di un modulo di rimborso. Ad esempio il
modulo predisposto dal Comune di Monza, il cui Ufficio IMU si trova
in Monza, Via Arosio, 15, tel: 039.2372.492 è consultabile al
seguente link
http://www.comune.monza.it/export/sites/default/portale/DOCUMENTI/monzaservizi/tasse/Richiesta_rimborso_IMU.pdf
Nel
quinto ed ultimo caso, invece, che riguarda l'ipotesi in cui
l'intermediario (Banca, Poste, agente della riscossione), presso il
quale è stato presentato il modello F24, riporti in maniera errata
il codice catastale del Comune ove situato l'immobile, indicato dal
contribuente nel modello F24, quest'ultimo deve richiedere
all'intermediario l'annullamento del modello F24 che contiene
l'errore e rinviarlo con i dati corretti.
"
In questo modo – si legge nella Risoluzione - la Struttura di
gestione dell'Agenzia delle entrate è in grado di sistemare la base
informativa, trasmettere ai Comuni interessati i dati degli
annullamenti e delle operazioni corrette, nonché effettuare le
relative regolazioni finanziarie. Il contribuente terrà informato il
Comune interessato dell'avvenuta operazione, nelle forme ritenute più
idonee".
Per
chi volesse approfondire l'argomento è consigliabile consultare il
testo della Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 2/DF del
13.12.2012
http://www.finanze.it/export/download/novita2012/Ris_2_DF.pdf.
Per
il dettaglio delle modalità di rimborso si dovrà contattare
l'Ufficio Imu del proprio Comune.
Da MbNews di oggi "Esercizi commerciali: liberalizzazione degli orari. Favorevoli o no?"
Con il decreto Salva-Italia del Governo Monti a partire dal 1 gennaio 2012 gli orari di tutti gli esercizi commerciali dai bar ai supermercati, dai negozi ai ristoranti, fino ai grandi magazzini, sono stati totalmente liberalizzati.
Attualmente un esercizio commerciale può scegliere in completa autonomia quando e per quanto tempo restare aperto in qualsiasi giorno dell'anno, domenicale e festivo.
Gli orari dei negozi e dei pubblici esercizi, in precedenza, invece, erano disciplinati da norme statali e regionali che consentivano a tutti i Comuni di individuare i giorni, domeniche e festività, e le zone del territorio nei quali gli esercenti potessero scegliere se derogare o meno all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, permettendo ai titolari degli esercizi aventi sede nei Comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città d'arte di determinare liberamente, in appositi periodi, gli orari di apertura e di chiusura e derogando così l'obbligo di chiusura domenicale e festiva.
La liberalizzazione degli orari delle attività del decreto Salva-Italia ha suscitato diverse reazioni da parte di Regioni, Comuni e associazioni delle categorie interessate: alcune Regioni, tra cui vi è la Lombardia, hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale rivendicando la propria competenza a legiferare in materia; le associazioni di categoria hanno denunciato che le nuove norme stanno mettendo a grave rischio la sopravvivenza dei negozi al dettaglio e di posti di lavoro.
Ma non finisce qui. Recentemente è partita un'importante iniziativa promossa da Confesercenti e Federstrade con il patrocinio di CEI Conferenza Episcopale Italiana, che ha dato vita alla campagna "Libera la domenica", volta ad organizzare una raccolta firme a sostegno di una legge di iniziativa popolare che cambi la legge: "chiudere la domenica, quando non è strettamente necessario, è importante per Noi, perché ci permette di riposare, di stare in famiglia, di condividere tempo libero ed interessi" si legge sul sito della campagna www.liberaladomenica.it, che fa notare anche che "con il sempre aperto non sono aumentati i consumi, non è aumentato il pil, non è aumentata l'occupazione".
Per maggiori informazioni sull'iniziativa si potrà contattare il sito di Confesercenti http://www.confesercentimilano.it
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Da MbNews del 12.11.2012 "Come cambia il Fondo di Solidarietà per i mutui dopo la riforma Fornero"
La legge 28 giugno 2012 n.92, c.d. Riforma del Lavoro Fornero, ha modificato i presupposti per l’accesso al beneficio della sospensione del mutuo per l’acquisto della prima casa. Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è entrato in funzione nel 2010 consentendo di sospendere le rate fino a 18 mesi per gli immobili adibiti a casa principale, che l’importo del mutuo erogato non superi i 250.000 euro e che l’intestatario abbia un reddito ISEE non superiore ai 30.000 euro.
Oggi, secondo quanto previsto dalla riforma, l'accesso al Fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa, sarà riservata a chi ha perso il posto di lavoro o per causa di morte o riconoscimento di grave invalidità o handicap.
In particolare la sospensione della rata di mutuo potrà essere richiesta soltanto al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo, accaduti nei tre anni antecedenti alla richiesta:
1. Perdita del lavoro ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
2. Morte o riconoscimento di handicap grave ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento.
Restano pertanto esclusi rispetto alla normativa precedente coloro che si trovano in difficoltà a causa di spese mediche o di assistenza domiciliare per almeno 5.000 euro, di spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale della casa per cui è stato erogato il mutuo per almeno 5.000 euro, e per l’aumento della rata del mutuo a tasso variabile (a causa della fluttuazione del tasso d’interesse) di almeno il 25% per le rate semestrali e del 20% per le rate mensili.
L'intervento normativo pertanto è chiaramente volto a tutelare in via di assoluta prevalenza chi perde il posto di lavoro.
Il nuovo Regolamento attuativo che modificherà il preesistente è in via di emanazione.
Una volta emanato detto Regolamento, Consap provvederà a pubblicare sul sito internet la nuova modulistica da utilizzare http://www.consap.it/Fondi/Fondosospensionemutui
Ricordiamo infine che Regione Lombardia in collaborazione con alcuni istituti bancari ha avviato l’Iniziativa “Salva Mutui” a favore dei cittadini lombardi che incontrano difficoltà a sostenere il pagamento della rata del mutuo e che di tale progetto si è parlato anche a Monza presso l'Urban Center il 20 settembre scorso (cfr linkhttp://www.mbnews.it/politica/98-politica/27326-casa-e-famiglia-in-tempi-di-crisi-presentato-il-sostegno-della-regione.html ).
Tutte le informazioni del progetto sono consultabili sul sito http://www.casa.regione.lombardia.ithttp://www.mbnews.it/component/content/article/146-problemi-di-legge-risponde-lavv-cavaiuolo/28202-come-cambia-il-fondo-di-solidarieta-per-i-mutui-dopo-la-riforma-fornero.html
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