L'art.
2 della
legge 29 maggio 1982, n. 297 ha istituito presso l' Inps il "Fondo
di garanzia per il trattamento di fine rapporto"
- esteso col dl 80/92 alle ultime retribuzioni (artt.1 e 2) e anche
alla previdenza complementare (art.5) - avente lo scopo di
sostituirsi al datore di lavoro, in caso di insolvenza di quest'
ultimo, nel pagamento del T.F.R. e/o delle ultime tre mensilità ai
lavoratori subordinati, cessati dal lavoro, o loro aventi diritto.
(art.2120 c.c.)
Col dlgs 19/8/2005 n. 186 adottato in attuazione della direttiva del Consiglio dell' Unione Europea 2002/74/CE del 23 settembre 2002 sono state regolamentate anche le situazioni "transnazionali".Il Fondo di Garanzia interviene in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato a condizione che sia stato accertato lo stato di insolvenza del datore di lavoro.
Sono Procedure Concorsuali tutte le procedure che mirano alla sistemazione complessiva dell' azienda in crisi, con soddisfazione di tutti i creditori nell' ambito della parità di trattamento tra essi.
Esse però si differenziano in maniera radicale, in quanto alcune hanno lo scopo di conservare l' azienda e consentirne la prosecuzione dell' attività (amministrazione straordinaria), mentre le altre hanno la funzione di far cessare l' impresa (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo con cessione dei beni).
Col dlgs 19/8/2005 n. 186 adottato in attuazione della direttiva del Consiglio dell' Unione Europea 2002/74/CE del 23 settembre 2002 sono state regolamentate anche le situazioni "transnazionali".Il Fondo di Garanzia interviene in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato a condizione che sia stato accertato lo stato di insolvenza del datore di lavoro.
Sono Procedure Concorsuali tutte le procedure che mirano alla sistemazione complessiva dell' azienda in crisi, con soddisfazione di tutti i creditori nell' ambito della parità di trattamento tra essi.
Esse però si differenziano in maniera radicale, in quanto alcune hanno lo scopo di conservare l' azienda e consentirne la prosecuzione dell' attività (amministrazione straordinaria), mentre le altre hanno la funzione di far cessare l' impresa (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo con cessione dei beni).
l
Fondo corrisponde esclusivamente i crediti retributivi inerenti gli
ultimi tre mesi del rapporto di lavoro purché
rientrino
nei dodici mesi che
precedono la data
(dies
a quo)
della
prima domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale.
Il
diritto al TFR si prescrive in cinque anni (art. 2948, comma 5, c.c.)
che decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Quando
il diritto al TFR è riconosciuto da sentenza di condanna passata in
giudicato si prescrive in dieci anni (art. 2953 c.c.).