GUIDA AI VIAGGI ORGANIZZATI

Le foto di questo articolo sono state scattate da Deluca D. www.sognart.blogspot.com alla quale va il nostro ringraziamento



I/NORMATIVA DI RIFERIMENTO: IL CODICE DEL CONSUMO

Oggi possiamo ritrovare le norme riguardanti le vacanze organizzate principalmente nel Codice del Consumo - raccolta di leggi a tutela del consumatore realizzata con il d.lgs. 206 del 2005 - agli artt. 82 – 100.

Innanzitutto viene spiegato che per pacchetto turistico s’intende un contratto che comprende la combinazione di almeno due servizi turistici – es: trasporto e soggiorno- a fronte di un corrispettivo forfetario.

Qui un primo campanello d'allarme per il consumatore: se non l'avete richiesto perchè un agenzia di viaggio vi offre il trasporto con un tour operator e il soggiorno con un altro? Bisogna prestare attenzione all'effettiva convenienza in questi casi, sapendo che il rischio è che, in caso di inadempimenti, le compagnie di viaggio si trincerino dietro questa separazione per affermare che non vi è mai stato un 'pacchetto' turistico, con esclusione della specifica disciplina prevista nel codice di consumo.

II/L’OPUSCOLO INFORMATIVO

Normalmente il viaggio viene scelto in agenzia, ove ci viene presentato l'opuscolo informativo e sentiamo le descrizioni della persona seduta nella scrivania -solitamente circondata di fotografie fantastiche- avanti a noi, disposta a spiegarci tutto.

Questo momento è importante.

L'opuscolo è scritto sempre con milioni di informazioni piccolissime, molto spesso si evita quasi di leggerle, invece lì sono indicate molte delle caratteristiche del pacchetto viaggio che andiamo ad acquistare, per questo abbiamo diritto ad averne una copia e dobbiamo conservarla con noi.

Non dobbiamo aver fretta di concludere senza aver letto.

La persona seduta sulla scrivania è lì proprio per noi, l'agenzia percepirà un compenso dalla stipula del contratto, per cui siamo noi che la stiamo pagando ed abbiamo diritto a ricevere tutte le informazioni e i chiarimenti che vogliamo.

La legge prevede, peraltro, proprio perchè talora il consumatore rischia di sorvolare su aspetti importanti, degli specifici obblighi informativi, che devono essere forniti, prima della stipula del contratto, per iscritto.

Le informazioni riguardano modalità e orari del viaggio, recapiti telefonici e indirizzi dell'organizzatore del viaggio e uffici locali -si tratta di informazioni fondamentali per ogni imprevisto in loco e anche per poter tempestivamente segnalare già in loco ogni disservizio- e anche previsioni di assicurazioni sanitarie facoltative (ma, a seconda dei luoghi dove partiamo, molto opportune in alcuni casi -specie extra UE-).

L'opuscolo deve poi riportare la categoria dell'albergo -due, tre, quattro stelle, etc.- il prezzo per il relativo periodo, la posizione degli stessi, gli eventuali itinerari, le modalità del soggiorno (con indicazioni ad esempio dei pasti).

Tutto questo potrà poi essere confrontato con il servizio effettivamente ricevuto.

Ci verrà detto che tali informazioni non devono essere fornite prima, ma che si possono fornire anche contestualmente alla stipula del contratto.

Per carità così forse rispettiamo la lettera della legge, ma se vogliamo che il consumatore assuma consapevolmente la propria decisione e sia realmente informato tali indicazioni non possono che essergli fornite prima.

Il “contestualmente” ricorda tanto quella tipica situazione in cui una persona, di fretta, in pochi secondi, con lo sguardo inebetito da centomila poster di paradisi terrestri sparsi in tutto il globo, viene sommerso da una montagna di carte, che praticamente non guarda, al pari dell'opuscolo.

Se ci teniamo ad essere tutelati allora prendiamoci qualche minuto per vedere le carte, non dieci mesi, qualche minuto è sufficiente.

Il contratto -che dev'essere redatto in forma scritta, con una copia al turista- dovrà contenere le indicazioni sopra riportate -tra queste ricordiamo anche l'indicazione dell'autorizzazione all'esercizio turistico del venditore o dell'organizzatore e soprattutto ricordiamo l'indicazione del prezzo con specificazione delle eventuali tasse ulteriori, es. servizi atterraggio- non potrà contenere variazioni o modifiche rispetto all'opuscolo e alle altre informazioni scritte ricevute, salvo che si tratti di modifica concordata tra le parti.

III/LA CAPARRA E LE MODIFICHE C.D. NECESSARIE

Se vi chiedono una caparra non spaventatevi, è normale.


Dovete sapere però che non può essere richiesta una caparra superiore al 25 % del prezzo globale.

Per un curioso meccanismo legislativo si è cercato di limitare la funzione di tale caparra, per cui in certi casi -es. recesso giustificato del viaggiatore- si ha diritto solo alla restituzione della stessa e non al doppio.

E' una formulazione letterale un po' particolare e che dobbiamo approfondire esaminando la tematica delle c.d. modifiche 'necessarie'.

In buona sostanza si verifica una causa per cui il contratto di servizio turistico non può materialmente essere prestato come concordato.

Se questa situazione si verifica prima della partenza occorre una comunicazione scritta al consumatore con indicazione delle possibili alternative e modifiche.

Il consumatore sceglie, entro 2 giorni lavorativi da quando ha ricevuto tale comunicazione, o di non accettare -e così potra recedere ritirando la propria caparra- o di accettare.
Dopo la partenza tale possibilità di scelta non c'è più, per cui l'organizzatore dovrà predisporre tutte le soluzioni alternative possibili.