ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' CON BENEFICIO DI INVENTARIO



In tanti ci hanno scritto chiedendo chiarimenti sulla forma di accettazione dell'eredità con il beneficio di inventario.


Innanzitutto occorre dire che l'accettazione con beneficio di inventario così come l'accettazione dell'eredità fatta puramente e semplicemnte consente al chiamato all'eredità di accettare l'eredità del defunto senza confondere il proprio patrimonio con quello del defunto. Tale forma di accettazione si renderà particolarmente opportuno quando il defunto abbia lasciato debiti e passività. Con l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario l'erede non risponderà con il proprio personale patrimonio dei debiti del defunto, ma solamente con le attività pervenutegli dal defunto.
Comunque l'aspetto più importante da sottolineare è che, entro 3 mesi dall'apertura della successione (giorno in cui viene a mancare il defunto) l'erede che si trova nel possesso dei beni del de cuius deve effettuare l'inventario. Se non lo fa è considerato erede puro e semplice e risponde anche con il proprio patrimonio dei debiti del defunto.

Tratto dal sito del Ministero della Giustizia.

"Ai sensi dell'art. 456 cod.civ. "la successione si apre al momento della morte nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto" e l'eredità si può devolvere per legge (legittima, se e in quanto manchi, in tutto o in parte, quella testamentaria) o per testamento.L'eredità si acquista solo con l'accettazione, che può essere espressa (contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata) o tacita (in seguito al compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare), ovvero con beneficio d'inventario (in modo da accertare la consistenza dei crediti e dei debiti che formano il patrimonio del defunto).L'accettazione con beneficio d'inventario può sempre farsi, anche in caso di divieto di chi ha fatto il testamento.Sono nulle le dichiarazioni di accettazione sottoposte a termine o condizione, come pure le dichiarazioni di accettazione parziale.Le eredità devolute ai minori e agli interdetti non possono essere accettate dagli esercenti la potestà, se non con beneficio d'inventario, su autorizzazione del Giudice tutelare Ricorso per l'autorizzazione a svolgere atti di straordinaria amministrazione in favore del figlio minore.I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare l'eredità se non col beneficio d'inventario, su autorizzazione del Giudice tutelare.Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni; ma chiunque vi ha interesse può chiedere che il Giudice fissi un termine entro il quale il chiamato all'eredità dichiari se accetta o rinunzia; decorso tale termine inutilmente, il chiamato perde il diritto di accettare.

Atto richiesto: Accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.Autorità competente: Cancelliere o Notaio.

Ufficio giudiziario: Tribunale o sezione distaccata di tribunale, competente per territorio in relazione all'ultimo domicilio del defunto.

Normativa di riferimento: artt. 321-374-394-470/518 cod.civ.
Adempimenti fiscali
Atto
Bollo
Diritti forfettari
Bolli forfettari
Registro
Altro
Dichiarazione davanti al cancelliere o notaio che redige verbale
€. 10,33
n. 1 da €. 11,88
n. 2 da €. 5,16
n. 2 marche da €. 10,33 per la nota di trascrizione
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Assegno circolare di €. 185,92 intestato alla Conservatoria dei registri immobiliari
-->Note:Chi intende accettare con beneficio d'inventario deve presentarsi davanti al cancelliere munito dei seguenti documenti:
certificato di morte in carta libera
documento di identità valido
codice fiscale del defunto e di tutti gli accettanti, anche se minorenni
copia autentica dell'eventuale testamento
copia autentica dell'autorizzazione del giudice tutelare, se tra gli accettanti vi sono dei minorenni"