Come evitare le liti (autotutela, acquiescienza, concordato, conciliazione)

Dal sito dell'Agenzia dell'Entrate
"L'Amministrazione fiscale per migliorare la propria efficienza ha reso molto ampia la gamma degli istituti amministrativi volti ad evitare il contenzioso considerato che le liti fiscali hanno sempre un costo oneroso, anche per chi le vince.
è quindi interesse - sia dell'Amministrazione che del contribuente - che le controversie siano ridotte al minimo, e che il rapporto tributario venga definito celermente, con il pagamento di quanto dovuto, senza dover subire il peso e le incertezze dei giudizi.
In questo capitolo esaminiamo:
cosa si può fare quando l'Amministrazione finanziaria ha commesso degli errori ("autotutela")
le riduzioni che il contribuente può ottenere se paga subito e rinuncia al ricorso ("acquiescenza")
le procedure da seguire per arrivare alla "adesione" e alla "conciliazione".
L'AUTOTUTELA
Nell'ottica di una pubblica Amministrazione che ha il dovere di applicare la legge correttamente e in modo imparziale, se si verifica che l'Amministrazione constata di aver commesso un errore, danneggiando ingiustamente il cittadino, può annullare il proprio operato e correggere l'errore senza necessità di una decisione del giudice.
Questo potere di autocorrezione si chiama "autotutela", ed è importante tenere presente che l'esercizio dell'autotutela è una facoltà discrezionale.
CHI E' COMPETENTE AD ANNULLARE GLI ATTI ILLEGITTIMI
L'Agenzia delle Entrate, attraverso i suoi uffici, può provvedere all'autocorrezione in via del tutto autonoma, "d'ufficio", oppure dietro iniziativa del contribuente. Non è necessario, quindi, che il contribuente abbia presentato una domanda di annullamento né tanto meno che abbia presentato ricorso alla Commissione tributaria. Competente per l'annullamento dell'atto illegittimo è lo stesso Ufficio locale che ha emanato l'atto. Se ricorrono i requisiti per l'esercizio dell'autotutela e l'ufficio competente, a causa di "grave inerzia", non provvede all'annullamento dell'atto, è la Direzione regionale da cui l'Ufficio dipende che, in via sostitutiva, può procedere all'annullamento dovuto.Il parere preventivo della Direzione Regionale è comunque obbligatorio se l'importo dell'imposta, delle sanzioni e degli oneri accessori supera complessivamente 516.456,90 euro.
IN QUALI CASI
I casi più frequenti di annullamento di un atto o di revoca dello stesso si hanno quando l'illegittimità deriva da:
errore di persona;
evidente errore logico o di calcolo;
errore sul presupposto dell'imposta;
doppia imposizione;
mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
mancanza di documentazione successivamente presentata (non oltre i termini di decadenza);
sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.
L'annullamento dell'atto illegittimo può essere effettuato anche se è pendente il giudizio o se l'atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere e anche se il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.
Se sulla questione si è formato un giudicato sostanziale (se, cioè, il contribuente ha impugnato l'atto e i giudici tributari, con decisione non più revocabile, hanno dato ragione all'Amministrazione), l'annullamento è possibile soltanto per motivi di illegittimità del tutto diversi da quelli esaminati e respinti dai giudici.
L'annullamento dell'atto illegittimo comporta automaticamente l'annullamento degli atti ad esso consequenziali (ad es., il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta l'annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l'obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base degli atti annullati.
CHE COSA DEVE FARE IL CONTRIBUENTE
L'annullamento dell'atto, come già chiarito, può avvenire sia per iniziativa dello stesso Ufficio che lo ha emanato, sia su domanda del contribuente.
L'istanza non è soggetta al rispetto di forme particolari: è sufficiente, ad esempio, trasmettere all'Ufficio competente una semplice domanda in carta libera (vedi schema in Appendice) contenente un'esposizione sintetica dei fatti corredata dalla documentazione idonea a comprovare le tesi sostenute.
In particolare deve essere specificato:
l'atto di cui si chiede l'annullamento
i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in parte. Qualsiasi atto può essere oggetto di riesame.
CHE COS'E L'AUTOTUTELA
DEFINIZIONE:
Annullamento degli atti illegittimi da parte dell'ufficio che li ha emessi
COME AVVIENE:
D'ufficio
Su istanza del contribuente
COSA COMPORTA:
Annullamento anche degli atti consequenziali
Restituzione delle somme indebitamente riscosse
Si evidenzia, comunque, che la presentazione di un'istanza per l'autotutela non sospende i termini per la presentazione del ricorso al giudice tributario, per cui si raccomanda di prestare attenzione a non far trascorrere inutilmente tali termini (vedi Cap. XXIV).
L'ACQUIESCENZA
La riforma del contenzioso (vedi Cap. XXIV), nell'obiettivo di ridurre il sovraccarico di ricorsi e scoraggiare le liti, che hanno spesso lo scopo di rinviare il più a lungo possibile la definizione e il versamento di quanto dovuto, ha reso il ricorso più costoso sia perché in molti casi ha obbligato il contribuente a munirsi di un difensore, sia perché ha previsto la possibilità della condanna alle spese nel caso di soccombenza.
Per i contribuenti che ricevono avvisi di accertamento fondati su dati e valutazioni difficilmente contrastabili, sorge quindi l'interesse ad evitare i rischi di una lite, specie se si considera che con la rinuncia al ricorso è possibile ottenere una riduzione delle sanzioni.
L'accettazione dell'atto, giuridicamente definita "acquiescenza", comporta infatti la riduzione ad 1/4 delle sanzioni amministrative, irrogate dagli uffici con gli avvisi di accertamento non impugnati, sia per le violazioni concernenti il tributo che per quelle relative al contenuto delle dichiarazioni.
La misura delle sanzioni non può essere inferiore ad 1/4 dei minimi previsti dalla legge per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
La riduzione delle sanzioni spetta a condizione che il contribuente:
rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento;
rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;
provveda a pagare, entro il termine di proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.
VERSAMENTI A SEGUITO DI ACQUIESCENZA
Le somme dovute a seguito di acquiescenza si versano presso banche, poste e agenti della riscossione, utilizzando:
il mod. F24 per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l'Irap, l'Iva e l'imposta sugli intrattenimenti;
il mod. F23 per l'imposta di registro e gli altri tributi indiretti.
Tali somme possono essere versate, oltre che in unica soluzione, anche ratealmente, in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo ovvero, se l'importo da pagare supera 51.645,69 euro, in 12 rate trimestrali, sempre di pari importo; per le rate successive alla prima, gravate degli interessi legali, il contribuente è tenuto a prestare garanzia esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria o per il tramite dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia per il periodo della rateazione aumentato di un anno.
LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI
Anche gli atti di contestazione con cui vengono irrogate solo sanzioni possono essere definiti per acquiescenza. Il contribuente ha la possibilità di definire le sanzioni irrogate con il pagamento, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, di un importo pari ad 1/4 della sanzione indicata.
L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
L'accertamento con adesione è lo strumento che consente al contribuente di definire in adesione le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l'insorgere di una lite giudiziaria. Si tratta, sostanzialmente, di un "accordo" tra contribuente ed ufficio che può essere raggiunto prima dell'emissione di un avviso di accertamento o anche in seguito, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.
La procedura può essere attivata sia dal contribuente che dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale.
Tramite contraddittorio con l'Amministrazione, il contribuente potrà riconoscere la fondatezza delle contestazioni sollevate dall'ufficio e, sulla base delle argomentazioni e indicazioni da lui fornite, lo stesso ufficio potrà rettificare la portata dei rilievi precedentemente avanzati, ridefinendo l'imponibile precedentemente accertato.
Possono essere "concordate" tutte le più importanti imposte dirette e indirette: Irpef, Ires, Irap, Iva, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale, eccetera. Quando l'accertamento riguarda rilievi che possono riferirsi tanto alle imposte dirette quanto all'Iva, la definizione ha effetto per entrambe le imposte.
Con l'accertamento con adesione è possibile definire anche i tributi locali, ma solo se l'ente locale ha adottato un apposito regolamento con cui sia stato recepito e disciplinato tale istituto.
I VANTAGGI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Raggiungere un accordo attraverso l'accertamento con adesione permette di conseguire vantaggi ad entrambe le parti interessate (ufficio e contribuente).è importante infatti sapere che con l'accertamento con adesione il contribuente usufruisce anche di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/4 del minimo previsto dalla legge. Inoltre, per i fatti accertati perseguibili anche penalmente, il perfezionamento dell'adesione con il pagamento delle somme dovute prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, costituisce una circostanza attenuante. L'effetto "premiale" si concretizza nell'abbattimento fino alla metà delle sanzioni penali previste e nella non applicazione delle sanzioni accessorie.Ma anche per il fisco l'accertamento con adesione è uno strumento efficace poiché consente agli uffici da una parte di ridurre il contenzioso e dall'altra di anticipare i tempi della riscossione del tributo.
IL PROCEDIMENTO
L'iniziativa per l'avvio della procedura di accertamento con adesione può essere presa, come detto sopra, sia dall'ufficio che dal contribuente.L'ufficio, tramite l'invito a comparire, può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario, prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento.L'invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi d'imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell'appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento.
Se il contribuente non aderisce all'invito a comparire dell'ufficio si preclude la possibilità di utilizzare l'istituto dell'accertamento con adesione.
Il contribuente, invece, può chiedere di avviare la procedura, con una domanda in carta libera (vedi schema in Appendice), chiedendo di formulare una proposta di accertamento per una eventuale definizione.
Riguardo ai tempi di presentazione della richiesta, la domanda può essere presentata all'ufficio competente:
prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire;
dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a comparire, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell'eventuale ricorso.
La domanda di adesione, corredata di tutte le informazioni anagrafiche e di ogni possibile recapito anche telefonico, deve essere presentata, prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale, all'ufficio che lo ha emesso entro 60 giorni dalla notifica dell'atto mediante consegna diretta o a mezzo posta.
Nel caso di invio dell'istanza per posta ordinaria vale la data di arrivo all'ufficio, mentre vale la data di spedizione se inviata mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio formula al contribuente, anche telefonicamente, l'invito a comparire.Il contribuente può avviare il procedimento anche quando nei suoi confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche, sia da parte dell'Amministrazione finanziaria che da parte della Guardia di Finanza, che si sono conclusi con un processo verbale di constatazione. In questo caso l'ufficio lo inviterà, però, solo se lo ritiene opportuno.Il raggiungimento dell'accordo avviene in contraddittorio e può richiedere più incontri successivi, per la partecipazione ai quali il contribuente può farsi rappresentare o assistere da un procuratore. Se le parti raggiungono un accordo, i contenuti dello stesso vengono riportati su un atto di adesione che va sottoscritto da entrambe le parti e che rappresenta la fine del contraddittorio e l'inizio della fase prettamente amministrativa
Cosa succede se non si raggiunge un accordo
Nel presentare domanda di accertamento con adesione il contribuente non perde comunque il diritto di ricorrere davanti al giudice tributario.Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi per un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso, sia per il pagamento delle imposte accertate. Anche l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle imposte accertate dall'ufficio è effettuata, ricorrendone i presupposti, dopo la scadenza del termine di sospensione. Al termine di questo arco di tempo il contribuente se non ha raggiunto l'accordo con l'Amministrazione può impugnare l'atto ricevuto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale.
PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE E VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE
Stabiliti i termini dell'accordo, l'intera procedura si perfeziona soltanto con il pagamento, da parte del contribuente, delle somme risultanti dall'accordo stesso. Solo così, infatti, si può ritenere definito il rapporto tributario.
IL VERSAMENTO
Il versamento delle somme dovute può essere effettuato tramite i modelli di versamento F24 o F23 (a seconda del tipo di imposta).
Il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento:
in unica soluzione, entro i 20 giorni successivi alla redazione dell'atto;
in forma rateale in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo (12 rate trimestrali se le somme dovute superano 51.645,69 euro), delle quali la prima da versare entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell'atto. Per le rate successive (maggiorate degli interessi legali) il contribuente deve prestare le garanzie richieste dalla legge, in alternativa, mediante fideiussione bancaria, o polizza assicurativa fideiussoria, o per il tramite dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Attraverso queste garanzie, in caso di mancato versamento delle somme rateizzate nei termini stabiliti, l'Agenzia recupererà le somme dovute. In presenza di un garante, se quest'ultimo non versa le somme dovute (o, in caso di rateazione, se non versa la prima rata, con presentazione delle garanzie per le successive) entro 30 giorni dalla notifica di apposito invito, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a carico del contribuente e dello stesso garante.
Per il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione è prevista la possibilità di effettuare la compensazione con i crediti d'imposta vantati dal contribuente. Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza accompagnata, nei casi di rateazione, dalla documentazione relativa alla garanzia.
LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
La conciliazione giudiziale è il mezzo attraverso il quale si può chiudere un contenzioso aperto con il fisco. Infatti, in presenza di un ricorso presentato alla Commissione tributaria provinciale, la conciliazione permette di chiudere la lite in tempi brevi, evitando così il rischio e i costi di un eventuale proseguimento del contenzioso.La conciliazione giudiziale si applica a tutte le controversie per le quali hanno giurisdizione le Commissioni tributarie provinciali e non oltre la prima udienza.Rispetto al campo di applicazione dell'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale si estende ad un maggior numero di tributi. Ad esempio, anche le controversie riguardanti i tributi locali, per i quali non sempre è ammessa la definizione attraverso l'istituto dell'accertamento con adesione, possono essere conciliate.
La conciliazione giudiziale può essere proposta:
dalla stessa Commissione tributaria provinciale che, d'ufficio, può proporre alle parti il tentativo di conciliazione;
dalle parti stesse: contribuente, ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, Ente locale, agente della riscossione.
I VANTAGGI PER I CONTRIBUENTI
Gli evidenti vantaggi che il contribuente può trarre dal ricorso all'istituto della conciliazione giudiziale sono:
la possibilità di chiudere definitivamente la partita con il fisco, se la conciliazione è totale;
la compensazione delle spese di giudizio;
la riduzione delle sanzioni amministrative ad 1/3 delle somme irrogabili in rapporto all'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione;
la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad 1/3 dei minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo;
l'applicazione di una sanzione unica, in caso di cumulo delle sanzioni derivante dall'applicazione delle regole sulla ripetitività continuata delle violazioni, solo per le violazioni espressamente indicate nell'atto di contestazione o nel provvedimento di irrogazione;
la diminuzione delle pene previste per i reati tributari fino alla metà di quanto previsto per ogni singolo reato tributario e l'eliminazione delle pene accessorie, se l'estinzione dei debiti tributari a seguito della conciliazione avviene prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Il tentativo di conciliazione comunque non è vincolante. Infatti, se il contribuente nel tentare l'accordo non lo raggiunge, può sempre proseguire con il contenzioso.
COME SI SVOLGE IL PROCEDIMENTO
La conciliazione giudiziale può essere realizzata sia in udienza che fuori udienza. La conciliazione "in udienza" può essere avviata su iniziativa delle parti o dello stesso giudice (vedi schema in Appendice). In particolare si può verificare uno dei seguenti casi:
il contribuente, con una domanda di discussione in pubblica udienza depositata presso la segreteria della Commissione e notificata all'ufficio entro i 10 giorni precedenti la trattazione, può chiedere di conciliare in tutto o in parte la controversia;
l'ufficio, dopo la data di fissazione dell'udienza di trattazione e prima che questa si sia svolta, può depositare una proposta scritta già concordata con il ricorrente;
il giudice tributario, con intervento autonomo, può invitare le parti a conciliare la controversia.
Se l'accordo viene raggiunto, viene redatto un verbale, in udienza, contenente i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute.
La conciliazione "fuori udienza" viene avviata formalmente una volta che sia intervenuto l'accordo tra l'ufficio e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia. In questa ipotesi lo stesso ufficio, prima della fissazione della data di trattazione, provvede a depositare presso la segreteria della Commissione una proposta di conciliazione con l'indicazione dei contenuti dell'accordo. Se l'accordo viene confermato, il Presidente della Commissione dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio.
LA CONCLUSIONE E IL PERFEZIONAMENTO DELL'ACCORDO
Una volta raggiunto l'accordo, la "conciliazione" si conclude con la redazione di un atto scritto in doppia copia.
La conciliazione si perfeziona, e quindi produce i suoi effetti, solo se il contribuente provvede al versamento delle somme dovute secondo le modalità seguenti:
in unica soluzione, entro 20 giorni dalla data del verbale (conciliazione in udienza) o della comunicazione del decreto del Presidente della Commissione (conciliazione fuori udienza);
in forma rateale, in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo, o in un massimo di 12 rate trimestrali se le somme dovute superano 51.645,69 euro. La prima delle rate deve essere versata entro il termine di 20 giorni dalla data del processo verbale o del decreto presidenziale, mentre per le rate successive, che sono gravate degli interessi legali, è necessario che il contribuente presti garanzia o con fideiussione bancaria o con polizza assicurativa fideiussoria, o con polizza rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle leggi in materia bancaria o creditizia, per tutto il periodo di rateazione aumentato di 1 anno. Gli interessi sulle rate sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio, e fino alla scadenza di ciascuna rata.
Il contribuente deve consegnare all'ufficio una copia dell'attestazione del versamento accompagnata, nell'ipotesi di pagamento rateale, dalla documentazione della garanzia prestata. In caso di mancato versamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo entro 30 giorni dalla notifica di apposito invito, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a carico del contribuente e dello stesso garante.
La legge finanziaria 2008, ha ampliato la platea dei soggetti che possono rilasciare le garanzie richieste dalla legge per versamenti rateali a seguito di accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e acquiscienza. In sostanza ha esteso ai Confidi la possibilità di rilasciare idonea garanzia per rimborsi Iva e per il pagamento in forma rateale delle somme dovute a titolo d'imposta a seguito di conciliazione giudiziale o accertamento con adesione.
COME VERSARE LE SOMME DOVUTE
Il versamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie tributarie deve essere effettuato:
con modello F24 per le imposte dirette, per l'Irap, per le imposte sostitutive e per l'Iva
con modello F23 per le altre imposte indirette nei suddetti modelli di pagamenti devono essere indicati gli appositi codici tributo reperibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nonché il codice atto relativo all'istituto conciliativo a cui si è aderito.
Per le imposte dirette e per l'Iva è consentito effettuare la compensazione di tutte le somme dovute per effetto della conciliazione giudiziale, con i crediti d'imposta del contribuente".