GUIDA ALLO STALKING

Nel nostro ordinamento giuridico lo stalking è una novità assoluta.
E' stato introdotto nel codice penale come fattispecie di reato all'art. 612 bis e rubricato come "atti persecutori" pochi mesi fa. La pena va da sei mesi a quattro anni. Il delitto, salvo casi particolari nei quali si procede d'ufficio, è punibile a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è sei mesi.
Nel frattempo, però, è data la possibilità alla vittima dello stalking di richiedere al questore l'ammonimento dello stalker/persecutore.
L'ammonimento è un provvedimento orale, di cui viene redatto verbale, con il quale il questore diffida il persecutore dal compimento di nuovi atti di stalking.
Si consiglia pertanto alle vittime dello stalking, nelle more della proposizione della querela, di chiedere al questore l'ammonimento: in primo luogo con l'ammonimento emesso dal questore lo stalker viene dissuaso dal compimento di nuovi atti persecutori; secondariamente, nel caso in cui, pur a seguito di ammonimento del questore, vengano compiuti nuovi atti persecutori, lo stalker sarà perseguito d'ufficio; infine, con un provvedimento di ammonimento orale, sarà poi più semplice ottenere dal Giudice la nuova misura cautelare introdotta di "divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa" che impedisce allo stalker di entrare in contatto con la vittima.
Concludendo questa breve nota in tema di atti persecutori, merita un cenno l'obbligo recentemente introdotto per le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di atti persecutori c.d. stalking, di fornire alla vittima tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza nella zona di residenza e, se ne fa richiesta, di metterla in contatto con tali centri di supporto.
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