IL DIRITTO AL RIMBORSO PRO QUOTA DEL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE DA PARTE DEL GENITORE

Conseguenza immediata del riconoscimento del figlio naturale è in primo luogo l'assunzione da parte del genitore di tutti i diritti e doveri che egli ha nei confronti del figlio legittimo. In particolare, l'obbligazione al mantenimento del figlio naturale essendo direttamente collegata allo status genitoriale assume decorrenza dalla nascita del figlio.

Pertanto il genitore che per primo ha riconosciuto il figlio e che ha provveduto al suo mantenimento in via esclusiva successivamente all'atto di riconoscimento da parte dell'altro genitore avrà diritto di ottenere il rimborso nei confronti di quest'ultimo della quota delle spese sostenute dal genitore adempiente per l'educazione e l'istruzione del minore.

Il genitore che intende agire per ottenere il rimborso pro quota quindi deve innanzitutto provare di avere provveduto interamente al mantenimento del minore e le spese sostenute.

In tema di liquidazione del quantum del contributo al mantenimento, il Giudice ha il potere di determinarlo sia sulla base delle prove fornite dalle parti sia sulla base della comune esperienza e del notorio (Cassazione, 23 novembre 2007, n. 24409).

Da quanto decorre la prescrizione per il rimborso delle spese sostenute nei confronti dell'altro genitore?

Una recente sentenza della Cassazione ha chiarito come il relativo diritto possa essere esercitato entro il termine prescrizionale di dieci anni decorrente dall'accertamento della filiazione ad opera dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Infine condizione necessaria per procedere all'azione di rimborso è il passato in giudicato della sentenza di riconoscimento ovvero che la stessa non sia più soggetta a mezzi di impugnazione.
Bookmark and Share