SEMAFORO SU STRADA DRITTA. NULLITA' DELLA CONTRAVVENZIONE SPEDITA PER POSTA.

L’articolo 384 del codice della strada prevede come ipotesi tipica di esclusione dell’obbligo di contestazione immediata, solamente quella dell’attraversamento di un incrocio col semaforo indicante la luce rossa.
Al riguardo la Corte di Cassazione con la sentenza del 17 novembre 2009, n. 24248 ha precisato che se il semaforo non è posto a presidio di nessun incrocio, la contestazione deve essere immediata.
Ne consegue la nullità delle contravvenzioni notificate non immediatamente, ma per posta, in caso di eccesso di velocità rilevata a mezzo semaforo ad attivazione laser.


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