ARTICOLO TRATTO DA MBNEWS

Si riporta di seguito l'articolo tratto da MBNews www.mbnews.it del 7 febbraio 2010 sulla commissione di massimo scoperto dal titolo "Monza. La tormentata vicenda della commissione di massimo scoperto". Un grazie a Matteo Speziali.

Scritto da Avv. Antonella Cavaiuolo

"Da diversi mesi si torna ciclicamente a sentire parlare della commissione di massimo scoperto (CMS). Tale clausola contenuta nei contratti bancari ha per oggetto la remunerazione dovuta alla banca per la messa a disposizione di una riserva di credito in favore del cliente.

Prima dell'intervento della legge di conversione 28.1.2009 n. 2 del D.L. 29.11.2008, n. 185 (c.d. decreto anticrisi) che ha chiarito i requisiti indispensabili per la validità della CMS, la confusione in materia era grandissima e in diverse occasioni la giurisprudenza aveva rilevato l'illegittimità di tale clausola. Si distingueva nel 2007 la sentenza n. 1967 del Tribunale di Monza con cui veniva dichiarata la nullità di una clausola di commissione di massimo scoperto con condanna della Banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

Oggi, per effetto delle nuove norme introdotte con la legge n. 2/2009, il diritto della banca alla percezione della CMS è condizionato da tre fattori: 1) vi sia un contratto di fido in conto corrente; 2) la commissione sia stata pattuita per iscritto e ne sia stata stabilita la misura; 3) il cliente abbia utilizzato il fido in conto corrente per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni.

I nuovi contratti hanno recepito queste disposizioni fin dall'entrata in vigore della legge. Per i vecchi contratti, già esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge, le nuove disposizioni dovevano essere applicate entro la fine del mese di giugno 2009.

Purtroppo, com'è stato rilevato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), i benefici che i consumatori avrebbero dovuto ricevere dal provvedimento sono stati vanificati dalla condotta di istituti di credito, che, a seguito dell’entrata in vigore della legge, hanno deliberato l’eliminazione della CMS dalle condizioni economiche applicate nei rapporti di conto corrente e di affidamento e introdotto delle nuove commissioni più costose, volte a remunerare l’impegno della Banca a mettere a disposizione del cliente una determinata somma per un determinato periodo di tempo.

Per tali ragioni il Parlamento è intervenuto nuovamente nell'agosto 2009 con la legge n. 102 fissando l'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo della CMS nella misura massima dello 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione.

Tale intervento, certamente opportuno, non è stato tuttavia ritenuto risolutivo dall'AGCM, la quale in data 29.12.2009 ha inviato una nuova segnalazione al Governo, al Parlamento ed alla Banca d'Italia, rilevando un generale aumento dei costi delle commissioni bancarie, sfociato in alcuni casi in un incremento di quindici volte superiore rispetto alla vecchia CMS.

Un accenno infine alle eventuali azioni di rimborso nei confronti degli istituti di credito: la nullità delle CMS, anche per gli anni precedenti al 2009, non è automatica. Onde valutare la legittimità o meno della richiesta di rimborso degli importi versati a titolo di CMS il correntista dovrà premunirsi di tutta la documentazione inerente alla movimentazione bancaria del periodo di riferimento, facendo richiesta scritta alla banca (raccomandata a/r).

Soltanto a seguito dell'esame di tale documentazione sarà possibile determinare se vi siano stati o meno degli indebiti prelevamenti e procedere con un'eventuale azione legale, preceduta da debita segnalazione all'Ufficio Reclami della propria banca.

www.studiolegalemonza.it"

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