a) che l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali ovvero si tratti di figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente;
b) che il contribuente non sia coniugato o legalmente ed effettivamente separato (comma 3). Ne deriva che dalla nozione di "mancanza del coniuge" sono esclusi i casi di separazione legale, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, casi in ordine ai quali lo stesso art. 15, al comma 2, n. 2, riconosce per i figli rimasti a carico del contribuente la detrazione in misura doppia rispetto a quella prevista in via generale per i figli."
Insomma una detrazione pari al 100% e non del 50% per il coniuge separato con figli a carico e esclusivo affidatario.
