IL COMPROPRIETARIO CHE NON HA STIPULATO LA LOCAZIONE PUO' ESIGERE DAL CONDUTTORE LA SUA QUOTA DELL'AFFITTO

Due soggetti sono comproprietari di un immobile. Uno all'insaputa dell'altro stipula un contratto di locazione con un terzo. L'altro comproprietario cita in giudizio in conduttore per obbligarlo al pagamento del 50% della quota di affitto nelle sue mani.
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con sentenza del 7 giugno-4 luglio 2012 n. 11136 hanno affermato il seguente principio di diritto "la locazione della cosa comune da parte di un dei comproprietari rientra nell'ambito di applicazione della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all'art. 2032 c.c. sicchè nel caso di gestione non rappresentativa il comproprietario non locatore potrà ratificare l'operatore del gestore ai sensi dell'art. 1705 secondo comma c.c. applicabile per effetto del richiamo al mandato, contenuto nel citato articolo 2032, potrà esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla quota di proprietà indivisa".