RISPARMIO ENERGETICO? OBBLIGATORIO


Forse non tutti sanno a cosa si fa riferimento con i termini "bioedilizia" o "risparmio energetico". Ma ciò che ancora di più viene ignorato è che il risparmio energetico non è più soltanto suggerito, ma obbligatorio. Il d.lgs. 311/06 infatti ha introdotto l'obbligatorietà della certificazione energetica degli edifici.

Già il decreto legislativo 192/05, che recepiva la direttiva europea sul rendimento energetico in edilizia, prevedeva che gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, sia nel caso di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l`involucro che di demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria, al termine della costruzione fossero dotati di un attestato di certificazione energetica.

Tale obbligo interessava però solo gli edifici per i quali la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, fosse stata presentata successivamente all'8 ottobre 2005.

Ora la situazione è mutata a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 311/06 che modifica ed integra il d.lgs. 192/05.



Il d.lgs. 311/06 infatti estende gradualmente la certificazione energetica a tutti gli edifici, indipendentemente dall'effettuazione di eventuali interventi di ristrutturazione.

E' infatti prevista l'applicazione della certificazione energetica, con onere a carico del venditore, con la seguente gradualità temporale:


- a decorrere dal 1 luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell`intero immobile;

- a decorrere dal 1 luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile;

- a decorrere dal 1 luglio 2009
, nel caso di trasferimento a titolo oneroso, alle singole unità immobiliari


L'attestato di qualificazione energetica deve essere predisposto da professionista abilitato.

Se il venditore non consegna l'attestato di certificazione (oggi di qualificazione) energetica (art. 6 comma 3), il contratto è nullo e la nullità può essere fatta valere esclusivamente dall'acquirente (art. 15 comma 8). Pertanto il notaio, in assenza della certificazione, non potrà stipulare l'atto in quanto viziato da nullità.

Il costruttore, inoltre, deve consegnare l'attestato di certificazione contestualmente all'immobile (quindi se l'immissione in possesso avviene prima della sottoscrizione del contratto di vendita, l'attestato va rilasciato già in quel momento) (art.15 comma 7).

Nel caso di locazione, se il locatore non consegna o mette a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione in copia dichiarata conforme all'originale in suo possesso (art. 6 comma 4), il contratto di locazione è nullo e la nullità può essere fatta valere solo dallo stesso conduttore (art. 15 comma 9).