IL CODICE DELLE ASSICURAZIONI IN PILLOLE!


Poiché sono davvero in tanti a scriverci sul risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale questo mese abbiamo pensato di scrivere qualcosa sul FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA (art. 283 Codice delle Assicurazioni), RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO E SUL DANNO MORALE.

Il FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA (art. 283 Codice delle Assicurazioni)

Nel caso in cui il veicolo danneggiante sia stato identificato, ma risulti non coperto da assicurazione obbligatoria RCA, il danneggiato ha diritto ad essere risarcito dal Fondo. La prova che il danneggiato deve fornire nel caso in esame è quello relativo alla mancanza di copertura assicurativa del veicolo danneggiante.

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada risarcisce anche i danni cagionati da sinistri provocati da veicoli non identificati, a norma della lettera a) del primo comma dell’articolo 283 del Codice. Il danneggiato dovrà dare la prova della responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro e dare la prova della impossibilità di identificazione del veicolo responsabile, perché ad esempio il danneggiante non si è fermato oppure il danneggiato non era in condizioni psico fisiche per operare l’identificazione. Nel caso della mancata identificazione, tuttavia, a differenza della mancata copertura assicurativa del soggetto danneggiante, unico danno risarcibile è quello alla salute subito dal conducente.

IL RISARCIMENTO DEL DANNO DEL TERZO TRASPORTATO

Il danno subito dal trasportato viene risarcito dall’assicurazione del veicolo a bordo del quale il terzo viaggiava al momento del sinistro. Così dispone oggi l’art. 141 Codice delle Assicurazioni, il quale si applica “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti, salvo il caso fortuito. Questa norma assolve ad una evidente funzione di tutela, in quanto il soggetto trasportato dovrà essere comunque risarcito, indipendentemente dalla responsabilità del conducente.

IL DANNO MORALE: NESSUN LIMITE.

La nuova procedura di “indennizzo diretto”affida la competenza a gestire la maggior parte dei sinistri stradali alla propria assicurazione.

Il danneggiato, quindi, non deve più rivolgersi all’assicurazione della controparte, ma, dopo aver compilato correttamente il modulo di constatazione amichevole, o, in caso di disaccordo, dopo aver richiesto (e ottenuto) l’intervento dei vigili, deve comunicare alla propria assicurazione di esser rimasto coinvolto in un sinistro stradale, fornendo alla stessa tutti i dati.

La nostra assicurazione si occuperà di pagarci direttamente i danni, sia quelli alle cose, come la nostra auto, sia di quelli che abbiamo subito alla nostra persona, per cui è importante sempre conservare tutti i documenti relativi ai certificati ed alle spese mediche.

Dopo averci così indennizzato, l’assicurazione si rivarrà su quella del responsabile del sinistro.

Una classica tendenza delle assicurazioni è quella di negare / porre difficoltà e/o limiti al diritto al riconoscimento pieno del danno morale.

I danni si dividono in danni patrimoniali (in buona sostanza quelli documentabili come il danno per la riparazione del veicolo, il danno da costo delle spese mediche) e non patrimoniali (il danno alla persona nelle sue forme di danno biologico, morale, esistenziale, etc.)

Senza, però, entrare troppo nello specifico delle molte definizioni della giurisprudenza, l’importante per noi cittadini è capire che un conto è il danno che ci hanno cagionato le sofferenze alla persona provocate dal sinistro, altro conto è il danno alla nostra persona provocata da una eventuale diminuita capacità di relazione con gli altri (vita di relazione che è tutelata dalla nostra Costituzione come un valore fondamentale).

Anche questo è un danno morale –talvolta lo si può definire esistenziale o alla vita di relazione- pienamente risarcibile, ma che le assicurazioni tendono a negare (affermando ad esempio che tale danno è risarcibile solo per incidenti gravissimi o mortali) oppure affermando che lo stesso sarebbe già compreso nel danno morale relativo alla sofferenza.

Combattiamo su questo punto con la nostra assicurazione, anche perché ricordiamoci che ogni definizione in via amichevole della procedura di indennizzo diretto, si chiude sempre con un atto di transazione e quietanza, per cui se si è in una trattativa amichevole, è giusto trattare su tutto, senza escludere a priori un danno che per legge ci è dovuto.

Da ultimo ricordiamoci che il danno morale va risarcito sempre, a prescindere dall’accertamento di una responsabilità per colpa o da una responsabilità in senso lato oggettiva (senza una colpa diretta, ma, ad esempio, quando si risponde per la colpa di altri).

Ad esempio: il proprietario dell’auto risponde, per responsabilità oggettiva, del danno subito dal terzo trasportato anche se il conducente era un terzo, ciò non di meno anche in questo caso è dovuto il risarcimento del danno morale, ormai sempre risarcibile, a prescindere dalla natura della responsabilità, per colpa o oggettiva.