ABUSI FAMILIARI. Strumenti civilistici per la tutela delle persone adulte vittime di violenza all'interno della famiglia.


La legge n. 154/2001 contro le violenze familiari ha inserito nell’ordinamento italiano numerose norme che hanno la finalità di prevenire la commissione o la reiterazione di abusi e violenze familiari.

Occorre innanzitutto chiedersi che cosa si intenda per abuso familiare e chi siano i destinatari della tutela in esame.

Ai sensi dell’art. 342 bis del Codice civile per “abuso familiare” deve intendersi la condotta del coniuge, del convivente o altro componente adulto del nucleo familiare che sia causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge, convivente o altro componente adulto del nucleo familiare.

Possono chiedere al Tribunale un ordine di protezione solo il coniuge, il convivente o altra persona componente il nucleo familiare che sia adulta.

Nel caso in cui vittime della violenza siano minori, infatti, entreranno in gioco le norme del codice penale.

In cosa si concretano questi ordini di protezione?

Con l’ordine di protezione il giudice civile può ordinare al coniuge, al convivente o altro componente adulto del nucleo familiare:
1) di cessare la condotta pregiudizievole e di allontanarsi dalla casa familiare;
2) di versare un assegno periodico;
3) di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima della violenza (abitazione, luogo di lavoro, domicilio della famiglia di origine o di prossimi congiunti o di persone anche amiche della vittima della violenza o ancora i luoghi di istruzione dei figli della coppia);
4) disporre l’intervento dei servizi sociali o altre istituzioni che possano dare sostegno alla vittima della violenza.


Il provvedimento ha una durata di sei mesi, ma può essere prorogato se sussistono gravi motivi.


Tutti i procedimenti relativi a tali ordini di protezione, sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra tassa, nonché dall’obbligo della richiesta di registrazione (art. 7 l. 2/4/2001, n. 154).