CLASS ACTION ALL’ITALIANA!

La legge finanziaria per il 2008 verrà ricordata come un passaggio storico per i Consumatori?

Forse no, ma di certo, tra le molte previsioni delle solite oltre 300 pagine di provvedimento, per quanto attiene il cittadino consumatore, possiamo dire che in questa legge erano riposte grandi aspettative, per la comparsa anche nel nostro paese –su spinta dell’Unione Europea- di un efficace meccanismo di tutela degli interessi collettivi: la ‘class action’ dei paesi anglosassoni.

Molti di noi hanno letto i libri di John Grisham, oppure hanno visto film come ‘Erin Bronkowitz’ con Julia Roberts e si sono appassionati alle lotte collettive portate avanti contro le ingiustizie commesse da gigantesche multinazionali prive di scrupoli che danneggiavano milioni di cittadini.

Ma non dobbiamo essere ipocriti: quello che di questi libri e di questi film alla fine ci sorprendeva di più era l’entità del verdetto di condanna, in termini di migliaia di dollari (in alcuni casi milioni) per ogni aderente all’azione collettiva.

Ovvio, pertanto, che si siano riposte grandi speranze nell’arrivo di questi provvedimenti anche per l’interesse egoistico di ognuno di noi di sperare di trovarci noi nella posizione del cittadino consumatore aderente che si sente dire dall’avvocato dell’associazione promotrice della class action: ‘il Tribunale ha stabilito una somma minima per ogni aderente all’azione collettiva di X.000.000,00 €’.

E’ bene sottolineare ai nostri lettori che questo non avverrà.

Non siamo in un film, in un libro e, soprattutto, non siamo in un paese degli Stati Uniti d’America.

La class action americana, quella che abbiamo sopra descritto, si basa sui ‘risarcimenti punitivi’, concetto praticamente impensabile per il nostro sistema giuridico, che prevede condanne di entità rilevantissime –di molto superiori al danno effettivo dimostrato in giudizio- quando l’impresa ha dimensioni tali da potersi permettere un simile esborso, e quando nella propria condotta si sia ravvisato un atteggiamento riprovevole.

Una sanzione civile che ha natura quasi penale, ma che non va a beneficio dello stato come una multa e una ammenda del nostro codice penale italiano, bensì viene corrisposta agli aderenti.

L’introduzione della class action nel nostro sistema non poteva che essere diversa, in quanto è priva di questo istituto del risarcimento punitivo.

E’ più corretto, pertanto, come si indica nella legge finanziaria per il 2008, all’art. 445, parlare di azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori.

L’azione viene promossa dalle associazioni dei consumatori maggiormente riconosciute –quelle indicate dal decreto ministeriale o quelle comunque ritenute adeguatamente rappresentative dal Giudice- le quali possono agire per il riconoscimento del risarcimento del danno e per la restituzione di somme spettanti ai singoli consumatori.

Non si tratta di una qualsiasi ipotesi di controversia, ma solo di quelle che coinvolgono interessi diffusi –quando vengano lesi i diritti di una pluralità di consumatori-, ipotesi che la finanziaria esplicita con l’introduzione del nuovo art. 140-bis del codice del consumo:

Contratti stipulati nell’ambito dell’art. 1342 cod. civ. (concluso con moduli e formulari)
Illeciti extracontrattuali
Pratiche commerciali scorrette e comportamenti anticoncorrenziali


Vista la possibile diversa residenza degli aderenti all’azione collettiva si è previsto come foro esclusivo quello della sede dell’impresa.

Si può aderire con comunicazione scritta fino all’udienza di precisazione delle conclusioni (l’ultima prima della sentenza) in sede di Appello e con l’adesione si interrompe la prescrizione del diritto.

La mancata adesione non pregiudica in alcun modo il diritto, che può essere sempre fatto valere individualmente.

In prima udienza il Tribunale –unico giudice competente per materia (con esclusione quindi del Giudice di Pace)- valuta l’ammissibilità dell’azione, per verificare l’effettiva ricorrenza di un interesse diffuso, la non manifesta infondatezza dell’azione, o la ricorrenza di un conflitto di interessi.

L’aspetto centrale è il meccanismo di liquidazione del danno.

La nuova normativa dispone che il giudice che, all’esito del giudizio, accoglie la domanda liquida la somma minima da corrispondere ai singoli aderenti –quindi con una valutazione sul risarcimento del danno effettivamente subito e provato in giudizio- dopo di che la sentenza viene notificata all’impresa.

Quest’ultima ha 60 giorni di tempo per proporre a tutti i singoli aderenti per proporre una somma definitiva, che se accettata diviene titolo esecutivo.

Se l’impresa non propone nulla o se non c’è accettazione da parte dei consumatori il Tribunale indice una camera di conciliazione composta da un avvocato indicato dai promotori dell’azione collettiva, uno per l’impresa e uno nominato dal Tribunale (tra quelli abilitati all’esercizio avanti alle Corti Superiori) e tale camera di conciliazione giungerà alla quantificazione definitiva.

La legge entrerà in vigore a fine giugno 2008, decorsi i 180 giorni previsti dall’art. 447 della Finanziaria dalla sua entrata in vigore.

Dunque per ogni approfondimento scriveteci, per comprendere insieme se la Vs. situazione è tutelabile in queste forme.

Le associazioni dei consumatori più rappresentative che potrete trovare on line hanno già pronti i moduli per l’adesione, consapevoli di molte situazioni in cui gli utenti potrebbero intervenire (interessi anatocistici, crisi del risparmio parmalat e tango bonds, accordi tra assicurazioni, importi telefonici indesiderati, etc.).

Buona fortuna a tutti, ma ricordiamoci che parliamo di fatti veri, di cause, di danni effettivi e di indennizzi e non di libri o film; per il bene di tutti la speranza è che questo strumento serva a fornire un servizio migliore al cittadino consumatore e non a coinvolgerlo sempre di più nell’intasamento dei nostri Tribunali.