IL RAPPORTO DI LAVORO


IL PATTO DI PROVA

Recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno puntato i riflettori su un istituto di diritto del lavoro, di cui ancora alcuni lavoratori non hanno chiari alcuni aspetti.

Iniziamo col dire che nell’ambito del rapporto di lavoro, il patto di prova deve risultare da atto scritto. In esso devono essere indicate le mansioni alle quali il lavoratore sarà adibito.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o di indennità, a meno che la prova non sia stabilita per un tempo minimo necessario.In quest’ultimo caso la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine
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Una volta compiuto il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva.

Ma cosa accade se il lavoratore nel corso del periodo di prova viene adibito a mansioni differenti da quelle pattuite? In questo caso, il recesso del datore di lavoro è efficace?


La Corte di Cassazione con una lodevole pronuncia del 27 settembre 2007 (Cass. 25301/2007) ha fornito risposta negativa al quesito. Il lavoratore può impugnare il recesso intimatogli dal datore di lavoro per non avere superato il periodo di prova se quest’ultimo lo adibisce a mansioni del tutto differenti da quelle pattuite. Il lavoratore in tali casi ha diritto a chiedere l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.