TELECOM: LE SPESE DELLE FATTURE NON SONO ADDEBITABILI

Lo sapevate che le spese di emissione di una fattura non possono essere addebitate? Recentemente la Telecom è stata condannata dal Tribunale di Roma per avere addebitato spese per l'emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità. Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda di un utente volta alla restituzione delle somme indebitamente pagate in quanto "Ai sensi dell'art. 21, comma 8 del D.P.R. 633/72, è espressamente sancito il divieto di addebitare spese per l'emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità. Ne discende l'illegittimità dell'addebito relativo sia alla fase della emissione della fattura (redazione, annotazione nelle scritture contabili) sia alla successiva fase della consegna o spedizione della fattura stessa, che costituisce momento determinante della sua efficacia, laddove una fattura emessa e non trasmessa al debitore non assolverebbe ad alcuna funzione.
Pertanto l'addebito contestato a Telecom configura una violazione di legge da cui consegue l'illegittimità e il diritto dell'utente a conseguire la restituzione dell'importo versato.
Sul carattere vessatorio dell'art. 14 condizioni generali di abbonamento.
Premesso che detta clausola è stata approvata per iscritto, occorre precisare che nella specie si configura una violazione di norma imperativa (art. 21 D.P.R. 633/72 e successive modifiche) e pertanto la relativa clausola è inefficace ex art. 1469 bis c.c.."
Il principio naturalmente trova applicazione in tutti i settori, non solo in quello delle telecomunicazioni...