Le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS in pillole.

Il fondo tutela i lavoratori di imprese che siano fallite o assoggettate a procedure concorsuali e garantisce il pagamento dell'intero TFR e degli altri crediti inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, rientranti nei 12 mesi che precedono la data del deposito in tribunale del primo ricorso che ha originato il fallimento. 

Il credito si riferisce solo alla retribuzione maturata nell'ultimo trimestre, includendo i ratei di tredicesima. Sono esclusi gli importi dovuti a ferie non godute e le indennità per il mancato preavviso.

Il lavoratore deve presentare richiesta trascorsi 15 giorni dallo stato passivo, reso esecutivo dal Tribunale. 

Il Fondo liquida entro 60 giorni dalla richiesta del lavoratore.